Statuto

STATUTO – PRO LOCO GALLIATE LOMBARDO

 

ART. 1 COSTITUZIONE

E’ costituita in Galliate Lombardo la Associazione di promozione sociale Pro Loco Galliate Lombardo da qui in avanti chiamata per brevità “Pro Loco” nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché del “Codice del Terzo Settore”, Decreto Legislativo 03/07/2017 n° 217 in attuazione della legge delega del 06/06/2016 n° 106.

La Pro Loco potrà variare la propria sede legale e sociale all’interno del Comune di Galliate Lombardo, in qualsiasi momento, con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

La costituzione avviene con scrittura privata registrata di associazione non riconosciuta; potrà, in futuro, richiedere il riconoscimento con atto pubblico.

La Pro Loco può aderire, con delibera assembleare, ad associazioni di categoria quali, ad esempio, l’U.P.L.I. Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

 

ART. 2 CARATTERISTICHE

a) La Pro Loco è un’Associazione senza scopo di lucro, su base volontaria, di natura privatistica, apartitica, aconfessionale con rilevanza pubblica; essa ha finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione, in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali, sportive e eno-gastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale;

b) per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati;

c) può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o atipico, anche ricorrendo a propri associati;

d) svolge l’attività di volontariato nei modi previsti dalla Legge.

 

ART. 3 DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI

La durata della Pro Loco è illimitata ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Galliate Lombardo.

Per la realizzazione di progetti e interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale a condizione che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e interventi, ovvero, ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco con le amministrazioni dei Comuni interessati.

 

ART. 4 COMPITI E OBIETTIVI

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a), la Pro Loco, in via esplicativa e non esaustiva:

a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che condividono i principi e le finalità dell’Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b) svolge e promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

c) fa opera di educazione, formazione e divulgazione sui temi della storia, della geografia, degli usi, costumi e tradizioni, dell’arte e della cultura locale;

d) organizza manifestazioni, convegni, incontri, fiere, escursioni, manifestazioni sportive, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

e) si interessa della cura del territorio con manifestazioni che lo tutelino, proteggano e con-servino.

f) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani, in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche;

g) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne;

h) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

 

ART. 5 SOCI

a) I Soci della Pro Loco Galliate Lombardo si distinguono in:

Soci Ordinari: la qualifica di “Socio Ordinario” viene acquisita all’atto del versamento della quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Detta quota deve essere versata dai nuovi soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di iscrizione e, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale, pena la decadenza della   iscrizione;

Soci Benemeriti: la qualifica di “Socio Benemerito” viene acquisita da coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi volontari straordinari ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. Risultano dall’elenco generale dei Soci;

Soci Onorari: la qualifica di “Socio Onorario” può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ritiene opportuno tributare tale investitura.

Possono inoltre essere nominati “Soci Onorari”:

– alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;

– persone che abbiano reso particolari servigi a favore della Pro Loco.

Il riconoscimento è perpetuo e sono esenti dal pagamento della quota annua.

b) L’iscrizione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Galliate Lombardo ed a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco.

c) L’adesione alla Pro Loco è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un pe-riodo temporaneo.

d) Chi intende aderire alla Pro Loco deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione accompagnata dalla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota associativa e dalla dichiarazione di condividere le finalità che la Pro Loco si ripropone e l’impegno di condividere e osservare lo Statuto ed i Regolamenti. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione; entro i termini sopraindicati, la eventuale mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata. L’assenza di comunicazione sottintende l’accettazione dell’istanza.

e) Chiunque aderisca alla Pro Loco può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Pro Loco stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

f) Il socio è obbligato al versamento della quota annuale sino all’esercizio in cui comunicherà la volontà di recesso. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di indegnità del Socio per incompatibilità con l’attività della Pro Loco o in caso di indegnità per attività pregiudizievole alla Pro Loco. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione ha diritto di far riesaminare la sua posi-zione dall’Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l’esclusione si intende sospesa fino al-la pronuncia dell’Assemblea.

g) L’appartenenza alla Pro Loco ha carattere libero e volontario e, salvo quanto previsto al punto 2, lett. c) del presente Statuto, le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

h) Non esistono Soci di diritto.

 

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

a) Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in cui l’Assemblea viene convocata, fatta eccezione per i “Soci Onorari” per i quali vale quanto previsto al precedente punto 5, lett. a), possono partecipare alle Assemblee “Ordinarie” e “Straordinarie” con diritto di voto, hanno diritto ad essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco a condizione che all’atto della convocazione dell’Assemblea abbiano almeno (sei) mesi di anzianità di iscrizione ed abbiano compiuto il 18° anno di età. I Soci della Pro Loco hanno diritto di:

– ricevere la tessera sociale della Pro Loco;

– frequentare i locali della Sede Sociale;

– ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

– beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse od organizzate dalla Pro Lo-co di appartenenza, ovvero di quelle contemplate da eventuali convenzioni a favore dei Soci che la Pro Loco può stipulare direttamente o acquisire associandosi ad altre associa-zioni.

b) Tutti i Soci hanno il dovere di:

– rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le risoluzioni prese dagli organi rappresenta-tivi secondo le competenze statutarie, tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti, che con terzi;

– versare la quota sociale nei termini previsti dal precedente art. 5, lett. a);

– non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

 

ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi della Pro Loco Galliate Lombardo:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) l’Organo di controllo.

Le prestazioni per le cariche societarie accettate sono a titolo gratuito.

 

ART. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

a) L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci del-la Pro Loco in possesso dei requisiti di cui al precedente art 6,lett a);

b) L’Assemblea, per le decisioni di sua competenza, si riunisce almeno due volte l’anno: entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;

c) Fatta eccezione per l’elezione delle cariche sociali, la cui Assemblea dovrà essere con-vocata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, tutte le altre Assemblee vengono indette con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nella lettera di convocazione verranno indicati data, ora, luogo,sia della prima che della seconda convoca-zione nonché l’ordine del giorno; la consegna agli interessati avverrà a mano ovvero a mezzo normale servizio postale o e-mail;

d) Sia in sede “ordinaria” che “straordinaria”, l’Assemblea è convocata dal Presidente con delibera assemblea consiliare, ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio Revisori dei Conti. Resta comunque inteso che in presenza delle alternative di cui sopra, il Presidente, anche se dissenziente o dimissionario, ha l’obbligo legale di convocare l’Assemblea, e di fatto è personalmente responsabile nei confronti dei terzi qualora dalla sua “inazione” derivino dei danni;

e) In sede “ordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi trascorse almeno ventiquattro ore, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei partecipanti;

f) In sede “straordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi trascorse almeno venti-quattro ore, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza;

g) Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. E’ vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due per ogni socio e non sono ammessi voti per corrispondenza;

h) Normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano; per argomenti di particolare importanza, per il rinnovo delle cariche, decisioni riguardanti le persone e su richiesta di un decimo dei partecipanti alla assemblea, la votazione può essere effettuata a scrutinio se-greto. In tal caso l’assemblea elegge due scrutatori tra i presenti;

i) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede “ordinaria”

provvedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell’Associazione e dell’Organo di Controllo;

fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’entità delle annuali quote associative;

delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

deliberare ed approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto finale di esercizio;

deliberare sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approva-zione dal Consiglio di Amministrazione;

In sede “straordinaria”

deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;

deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

l) Delle riunioni assembleari viene redatto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state vota-zioni a scrutinio segreto;

m) Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Se-de Sociale.

 

ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) La Pro Loco è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, da un minimo di 3 (tre) Membri ad un massimo di 9 (nove) Membri, compreso il Presidente;

b) Dura in carica 3 (tre) anni e tutti i Membri sono rieleggibili al massimo per due mandati;

c) In caso di dimissioni o decesso di un Membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell’ultima Assemblea elettiva è risultato il primo dei non eletti. Nel caso di due o più Soci a parità di voti, la scelta cadrà sul Socio che vanta una maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio opererà con un minor numero di Membri sino alla prima convocazione di assemblea ordinaria. Solo nel caso che la vacanza dei Componenti il Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e ri-guardi la metà degli stessi, l’intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione;

d) Il Consiglio di Amministrazione:

decide l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, relative alle attività de-gli organi statutari;

è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea;

predispone i Regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari da porre alla approvazione dell’assemblea;

gestisce il patrimonio sociale;

* predispone il bilancio di previsione con relativo programma di attuazione e il conto consuntivo con la relazione sull’attività svolta (rendiconto) da passare alla approvazione dell’Assemblea;

propone all’Assemblea l’entità delle quote associative annuali;

e) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica con-vocazione ed è validamente riunito con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno il due terzi dei componenti il Consiglio stesso;

f) per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente;

g) Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, se non è prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati, con congruo anticipo, a mezzo normale servizio postale o a mezzo e-mail; si considerano valide le riunioni in cui sono presenti tutti i consiglieri anche in assenza di convocazione;

h) le Sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige e di volta in volta approvato dal Consiglio stesso;

i) il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) consecutive Sedute consiliari o che comunque totalizzi più di 5 (cinque) assenze ingiustificate nell’arco dell’anno sociale decade dalla carica su delibera del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla surroga dello stesso.

 

ART. 10 IL PRESIDENTE

a) Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente la Pro Loco Galliate Lombardo di fronte a terzi ed anche in giudizio. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rie-leggibile. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

b) In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano dell’Associazione.

c) Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica e ratifica del suo operato.

d) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

e) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi all’Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.

f) Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne comunica-zione per iscritto al Consiglio di Amministrazione che ne prenderà atto e provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per nuova elezione entro e non oltre trenta giorni dalla data di riunione del Consiglio. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale non-ché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione. In caso di sua indisponibilità provvederà il Vice-Presidente.

 

ART. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, sostituisce il Presi-dente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

ART. 12 IL SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Inoltre nella figura di Tesoriere cura la tenuta del li-bro verbali dell’Assemblea, delle Sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché del registro degli aderenti all’Associazione.

Questa carica può essere cumulata con quella di tesoriere.

 

ART. 13 IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone -dal punto di vista contabile- il bilancio consuntivo e quel-lo preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Questa carica può essere cumulata con quella di Segretario.

 

ART. 14 L’ORGANO DI CONTROLLO

Qualora la Assemblea dei Soci lo ritenga necessario o le norme lo rendano obbligatorio, il controllo contabile della Associazione può essere affidato ad un Revisore Legale dei Conti o ad un Collegio Sindacale.

In questo caso l’Assemblea dei Soci, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, de-libererà se opta per il Revisore o il Collegio Sindacale, ne nominerà i membri tra i soci e non soci, ne fisserà la durata in carica e l’eventuale compenso.

Contestualmente l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in conformità alle norme del periodo, approverà un regolamento di funzionamento dell’Organo di Controllo.

 

ART. 15 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

a) Il patrimonio della Pro Loco Galliate Lombardo è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.

b) La Pro Loco trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

– dalle quote associative annualmente riscosse e dai contributi straordinari degli associati;

– dai contributi dei privati;

– dai rimborsi derivanti da convenzioni;

– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c) Fermo restando che l’adesione alla Pro Loco Galliate Lombardo non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali partico-lari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b) sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di sciogli-mento dell’Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla restituzione o ripartizione di quanto versato.

e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote in-divise di partecipazione trasmissibili a terzi.

 

ART. 16 BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO DI ESERCIZIO

a) Gli esercizi della Pro Loco Galliate Lombardo chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 9 lett. e), il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto di esercizio dell’anno precedente e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

c) I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbia-no motivato interesse alla loro lettura.

 

ART. 17 AVANZI DI GESTIONE

a) All’Associazione è vietato distribuire, in nessun caso, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa;

b) l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione del-le attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 18 CONTROVERSIE

Tutti i casi di controversia tra i Soci, tra gli Amministratori, tra i Soci e la Pro Loco, tra gli Amministratori e la Pro Loco, inerenti la attività della Pro Loco Galliate Lombardo, saranno risolti da una Commissione Conciliatrice composta da tre membri nominati uno da ogni parte ed in terzo di comune accordo tra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Sin-daco di Galliate Lombardo. Detta Commissione giudicherà, sentite le parti, senza obbligo di formalità alcuna, nel più breve tempo possibile ed il suo loda non sarà appellabile.

 

ART. 19 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

a) Lo scioglimento o cessazione della Pro Loco Galliate Lombardo non potrà essere pro-nunciato che dall’Assemblea straordinaria dei Soci, valida in prima o in seconda convocazione, secondo i quorum previsti dal precedente art. 8 lett. f).

b) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquida-zione, dovrà essere devoluto ad altra associazione del Comune di Galliate Lombardo avente fini di utilità sociale o, in difetto, al Comune di Galliate Lombardo con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

 

ART. 19 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.